Nullità del Contratto BancarioLegale
APPOGGIATI AI CONSULENTI REFINANX PER VALUTARE LA NULLITÁ DEL CONTRATTO BANCARIO ED EVENTUALI INTERESSI ULTRALEGALI
Un’ ipotesi frequente nel contenzioso bancario è quella del cliente che contesti di non avere ricevuto dalla banca la copia del contratto e quindi eccepisca che il contratto sia nullo per difetto della forma scritta. L’art. 117, comma 1, del Testo Unico Bancario prevede difatti che: “1. . I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. (…) Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Contratto Bancario
Il comma 7 dell’art. 117 prevede che in caso di inosservanza del comma 4 (“i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”) e nelle ipotesi delle nullità previste nel comma 6 (“Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”) si applichino il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive.
Pertanto, grazie alla raccolta di tutti questi dati, il sistema premia i clienti che dimostrano di essere affidabili, in modo tale che possano ottenere il finanziamento richiesto e, spesso, a condizioni migliori.
Sinteticamente i dati inseriti nel SIC producono un credit report, che non è altro che quel documento che contiene “la storia” dei rapporti creditizi del richiedente il credito. Una fotografia, quindi, dei servizi o prodotti finanziari attivati dall’interessato; fotografia che fornisce una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici del profilo di rischio, dell’affidabilità o della puntualità nei pagamenti (c.d. score o scoring o rating).
integrazione
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può avere esiti diversi:
- il giudice può accogliere la contestazionedel debitore e quindi revocare il decreto ingiuntivo impedendo l’esecuzione forzata;
- il giudice dichiara esecutivo il decreto ingiuntivose l’opposizione è proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica;
- il giudice può accogliere l’opposizione parzialmente, in tal caso gli atti di esecuzione già compiuti restano validi nei limiti della somma riconosci
Neppure la ripetuta approvazione di estratti conto da parte del cliente può valere a sanare la mancanza della forma scritta (o della produzione in giudizio, quale situazione processualmente parificata) del contratto:
“Nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rivelando che il contratto di conto corrente sia a forma libera; pertanto l’approvazione, ancorché ripetuta di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto” (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9791 18 novembre 1994).
Fino alla legge 154 del 1992 le norme che regolavano i rapporti fra le banche e gli utenti
erano ancora quelle risalenti a prima dell’ultima guerra mondiale ed erano chiaramente sbilanciate a favore delle banche.
La nuova legge sulla “trasparenza bancaria 154/1992” ha previsto , innanzitutto, che le banche dovevano esporre o mettere a disposizione dei clienti avvisi contenenti i prezzi e le altre condizioni praticate per una serie di servizi tra i quali : l’indicazione nei contratti del tasso di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati, l’accettazione con firma specifica della clausola di variazione in senso sfavorevole del tasso di interesse, comunicazione scritta della suddetta variazione (tranne nel caso di variazione conseguente alla modificazione del tasso ufficiale di sconto) e possibilità di recedere dal contratto entro 15 giorni e senza penalità, nullità delle clausole di rinvio agli usi e inefficacia delle variazioni contrattuali non comunicate.
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