CALCOLO DELL’ANATOCISMO
Può capitare nel corso della propria vita lavorativa che, dopo aver richiesto più di un prestito (mutuo o qualsiasi altra forma di finanziamento), la gestione nel pagamento delle rate diventa improvvisamente difficile per una serie di concause (spese impreviste, necessità di cambiare l’auto, ecc.).
Quindi, quando è a rischio il regolare pagamento delle rate, il consolidamento dei debiti è la soluzione ideale che permette di ritornare a respirare e a occuparsi di pagare una sola e non più rate mensili.
Si inizia quindi a riflettere se è il caso di ricorrere ad un nuovo finanziamento pari alla somma del debito residuo dei finanziamenti in essere, allungandone magari la durata (periodo di ammortamento) e ad un tasso inferiore.
Orbene, questa operazione si chiama: consolidamento del debito.
Il consolidamento del debito non è altro che l’estinzione dei debiti in essere, generalmente di più creditori, attraverso una unica nuova operazione di finanziamento con un periodo di ammortamento auspicabilmente più lungo dei prestiti precedenti e a un tasso inferiore, così da ottenere una rata più bassa della somma di tutte le rate che andranno estinte.
La Corte di Cassazione (Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374) ha stabilito che ” … E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché; essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi “. A rafforzare tale orientamento la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 21095 del 4/11/2004 e con sentenza n. 24418/2010, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.
In pratica il correntista può ottenere la restituzione degli interessi anatocistici.
Lo studio calcola gli interessi che l’anatocismo ha prodotto e li evidenzia nelle analisi bancarie. L’anatocismo è presente su tutti i rapporti di conto corrente affidato aperti prima del 9 febbraio 2000. Tuttavia, l’ anatocismo è possibile che venga riconosciuto anche post 9/2/2000, come da giurisprudenza prevalente, qualora la banca non abbia fatto sottoscrivere un nuovo contratto che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
La capitalizzazione degli interessi bancari (c.d. anatocismo bancario) determina l’ applicazione di interessi c.d. composti, invece dell’ applicazione di interessi passivi semplici, in quanto computati sul solo capitale originario.
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