Crediti superbonus e bonus edilizia, compensazione vietata a chi ha debiti col fisco

Bonus edilizi: stop alla compensazione per chi ha debiti con l’Erario

Dal 1° luglio 2024, i soggetti con debiti superiori a 10.000 euro nei confronti dell’Erario non potranno più utilizzare la compensazione per i crediti relativi ai bonus edilizi.

Misure per contrastare l’utilizzo dei bonus da parte di evasori:

  • Divieto di compensazione:
    • Introdotto dal Decreto legge 39/2024.
    • Interessa i crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.
    • Scatta in presenza di debiti superiori a 10.000 euro.
    • Si applica a:
      • Iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.
      • Carichi affidati agli agenti della riscossione per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
      • Debiti per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento.
      • Debiti non sospesi o per i quali non siano in corso piani di rateazione in regola.
  • Sospensione dell’utilizzabilità dei crediti:
    • Ammontare dei crediti sospesi: pari ai debiti a carico del titolare.
    • Modalità operative definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Margini di flessibilità:

  • Termini di utilizzo delle singole quote annuali non cambiano.
  • Divieto di compensazione per carichi superiori a 100.000 euro resta in vigore.
  • Non sono considerati i debiti in corso di rateazione.
  • Il divieto non scatta se il contribuente paga una parte del debito, riducendolo sotto i 100.000 euro.

Esclusioni dal divieto:

  • Crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali.
  • Crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Autocompensazione di debiti e crediti:

  • Disciplina invariata.
  • Preclusa in presenza di debiti superiori a 1.500 euro.

NB: Le informazioni fornite sono di natura generale e non possono essere considerate come consulenza specifica.

Bonus edilizi: tutte le strade per annullare le cessioni

La circolare 6/E ha consentito di cancellare gli effetti di trasferimenti di crediti già accettati. Nel corso degli anni dall’agenzia delle Entrate sono arrivati molti strumenti per tornare sui propri passi.

Piattaforma cessione crediti: guida completa

1. Comunicazione della scelta per la compensazione in F24

I cessionari e i fornitori di crediti derivanti da prime comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 devono comunicare, per ciascuna rata annuale, la scelta di fruire o meno in compensazione in F24.

L’opzione per la compensazione è irrevocabile, ma dal 5 ottobre 2023 è possibile annullarla tramite la piattaforma per l’intero importo di una o più rate.

L’annullamento riduce il credito fruibile in F24 e riattiva la facoltà di cessione delle relative rate.

2. Annullamento dell’opzione per la ripartizione decennale

L’opzione per la ripartizione decennale di alcuni crediti presenti nei cassetti fiscali è irrevocabile.Tuttavia, è possibile annullarla tramite la piattaforma, come previsto dal provvedimento n. 332687/2023.

3. Correzione di errori prima dell’accettazione del credito

In caso di errori od omissioni nella comunicazione del credito, è possibile:

Reinviare il modello entro il 5 del mese successivo al primo invio.

Richiedere al cessionario/fornitore di rifiutare il credito nella piattaforma.

Inviare una nuova comunicazione nei termini.

4. Annullamento dell’accettazione del credito

Se il credito è già stato accettato, è possibile annullare l’accettazione su richiesta firmata da tutte le parti.

L’annullamento riduce l’importo del credito compensabile in capo al cessionario e lo rende nuovamente disponibile al cedente.

5. Rifiuto di cessioni di crediti già accettate

Le cessioni di crediti “già accettate dal cessionario” ed effettuate tramite la piattaforma possono essere rifiutate congiuntamente dalle parti. Il rifiuto va comunicato alle Entrate via PEC utilizzando il modello allegato alla circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024. I crediti torneranno nella disponibilità del cedente per l’eventuale ulteriore cessione o l’utilizzo in compensazione tramite F24.

6. Crediti non ancora utilizzati

Se nel cassetto fiscale del cessionario/fornitore sono presenti crediti non ancora utilizzati in F24 e non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, è necessario comunicarlo alle Entrate entro 30 giorni dalla conoscenza dell’evento.

La comunicazione comporta la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario, ma non il suo ritorno al cedente.

Per informazioni più specifiche, consultare la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus edili e utilizzo in compensazione di crediti

Il meccanismo fiscale di tipo compensativo trova il suo fondamento normativo nel D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, norma con la quale il legislatore ha istituito una forma di compensazione fiscale per mezzo della quale il contribuente può elidere le proprie posizioni debitorie (erariali o previdenziali), con crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione finanziaria o Enti previdenziali. 

Obiettivo del legislatore era quello di “semplificare l’attività della riscossione […] introducendo una nuova tipologia di compensazione in ambito tributario non solo per crediti e debiti di natura tributaria omogeni, ma anche per crediti e debiti della medesima natura eterogenei”.

Questo particolare istituto fiscale può essere distinto in:

  • compensazione verticale,
  • compensazione orizzontale

compensazione verticale interessa un singolo tributo: con essa è compensato il debito relativo ad una data imposta con i crediti, relativi alla stessa imposta, sorti in periodi d’imposta precedenti e non chiesti a rimborso. 

La compensazione orizzontale, invece, coinvolge non solo imposte diverse, ma anche i debiti per contributi previdenziali; interessa perciò creditori diversi (Stato, Inps, Inail, Enti locali ecc.).