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Quando viene richiesto un prestito ad una banca , oppure ad un intermediario finanziario, che si tratti di un mutuo, di un finanziamento oppure di un’apertura di credito in conto corrente, di una carta di credito a saldo o revolving, di un leasing, ecc., viene avviata un’istruttoria utile a conoscere la referenza creditizia (1) del richiedente, attraverso la consultazione di banche dati che riportano i dati sull’affidabilità nei pagamenti di un soggetto per valutare se concedere o meno quanto richiesto.
SIC | Sistema Informazione Creditizia
Quando viene richiesto un prestito ad una banca , oppure ad un intermediario finanziario, che si tratti di un mutuo, di un finanziamento oppure di un’apertura di credito in conto corrente, di una carta di credito a saldo o revolving, di un leasing, ecc., viene avviata un’istruttoria utile a conoscere la referenza creditizia (1) del richiedente, attraverso la consultazione di banche dati che riportano i dati sull’affidabilità nei pagamenti di un soggetto per valutare se concedere o meno quanto richiesto.
Pertanto, grazie alla raccolta di tutti questi dati, il sistema premia i clienti che dimostrano di essere affidabili, in modo tale che possano ottenere il finanziamento richiesto e, spesso, a condizioni migliori.
Sinteticamente i dati inseriti nel SIC producono un credit report, che non è altro che quel documento che contiene “la storia” dei rapporti creditizi del richiedente il credito. Una fotografia, quindi, dei servizi o prodotti finanziari attivati dall’interessato; fotografia che fornisce una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici del profilo di rischio, dell’affidabilità o della puntualità nei pagamenti (c.d. score o scoring o rating).
Effetti Rating
Pertanto, il proprio score o rating in definitiva può influenzare la possibilità di accedere a:
- Finanziamenti chirografari;
- Mutui;
- Leasing;
- Contratti di noleggio a lungo termine;
- Contratti post pagati di telefonia;
- Forniture di energia elettrica e gas;
- Assicurazioni
I Sistemi di informazioni creditizie (SIC) presenti nel nostro Paese sono: Consorzio Tutela Credito (CTC), Crif , Experian Cerved e Assilea che censisce tutti i clienti leasing delle associate.
- Con referenza creditizia si intende la reputazione di uno specifico soggetto presso banche e intermediari finanziari in riferimento ai suoi rapporti di finanziamento. La referenza sarà positiva quando i pagamenti sono sempre stati effettuati con regolarità; sarà ovviamente negativa laddove sono presenti ritardi nei pagamenti, insolvenze o morosità.
- Il SIC non è da confondersi con le segnalazioni presenti all’ interno della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia. Nella C.R. della Banca d’Italia sono censiti tutti i crediti concessi sopra i 30.000 euro (se in sofferenza anche i crediti inferiori a 30.000 euro).
Il sistema SIC prevede società che aderiscono come partecipanti alle segnalazioni e società accedenti, cioè che possono solo consultare i dati presenti nel sistema.
Le partecipanti, trasmettono e consultano i dati presenti nel sistema.
All’ interno delle società partecipanti troviamo:
1) le banche, comprese quelle comunitarie ed extracomunitarie;
2) le società finanziarie e tutti gli intermediari finanziari la cui attività è regolamentata nell’ambito del T.U.B.;
- i soggetti autorizzati a svolgere in Italia l’attività di factoring (legge 52/1991);
- i soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari;
- gli istituti di pagamento;
- i soggetti privati che nell’esercizio di attività commerciale o professionale:
All’ interno delle società partecipanti troviamo:
le banche, comprese quelle comunitarie ed extracomunitarie;
le società finanziarie e tutti gli intermediari finanziari la cui attività è regolamentata nell’ambito del T.U.B.;
i soggetti autorizzati a svolgere in Italia l’attività di factoring (legge 52/1991);
i soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari;
gli istituti di pagamento;
i soggetti privati che nell’esercizio di attività commerciale o professionale:
concedono una dilazione del pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;
svolgono l’attività di leasing anche operativo;
svolgono l’attività di noleggio a lungo termine;
svolgono l’attività di gestione di piattaforme digitali per prestiti tra privati.
Nelle società che aderiscono ai SIC come accedenti rientrano:
- le società telefoniche;
- le imprese di assicurazione
- i soggetti autorizzati alla vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale.
Funzionamento SIC
I dati contenuti nel sistema SIC attengono solo a rapporti di credito (vengono quindi esclusi eventuali protesti di assegni o cambiali) e sono consultabili dalle banche, come già detto, per poter verificare l’affidabilità del potenziale cliente al momento in cui questi presenta una richiesta di finanziamento.
Non si tratta, quindi, di dati necessariamente negativi, come nel caso di mancato o ritardato pagamento di un mutuo, ma anche di informazioni neutre, come la richiesta di un prestito, o addirittura positive, come la regolarità nei pagamenti di un finanziamento.
C’è da evidenziare che tali dati, raccolti dalle banche e dalle finanziarie, servono a capire il livello di indebitamento complessivo del soggetto richiedente, sia che si tratti di persona fisica che di società, consentendo così di evitare situazioni di sovraindebitamento e il rischio di default dello stesso. Allo stesso modo consentono di attribuire un grado di affidabilità positiva al cliente in regola con precedenti prestiti, in tal modo agevolando e accelerando l’istruttoria per ulteriori finanziamenti.
La trasmissione dei dati creditizi sul SIC viene effettuata dalla banca, dalla società finanziaria o dall’ente partecipante solo se chi richiede il finanziamento ha ricevuto l’informativa specifica.
L’informativa, fornita dall’ente finanziatore riporta:
- le modalità con cui i dati vengono trattati nel SIC;
- gli estremi della società che gestisce il SIC;
- i tempi di conservazione di tali dati;
- le categorie di società che possono accedervi;
- i principali diritti riconosciuti all’interessato.
La comunicazione nel sistema dei dati del richiedente può avvenire:
- In fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o la finanziaria intende consultare i dati per valutare la richiesta;
- nel momento in cui la richiesta di finanziamento viene accolta ed erogato il finanziamento;
- in fase di aggiornamento, di norma mensile, con i dati relativi all’andamento dei rimborsi.
La registrazione dei dati sul SIC si ha solitamente di fronte ad un evento negativo:
la segnalazione del primo ritardo di pagamento sul rapporto di credito, viene resa visibile sul SIC solo in caso di mancato pagamento per 2 mesi consecutivi (o 2 rate). Prima dell’invio della segnalazione al SIC, l’ente partecipante deve inviare al debitore/cliente, 15 giorni prima dell’invio della segnalazione al SIC, una comunicazione avvisando
- dell’avvenuto ritardo e del fatto che tale ritardo verrà segnalato nel SIC. In questo modo si ha la possibilità di verificare eventuali disguidi. Va da sé che, saldando prontamente i pagamenti, si eviterà che il ritardo venga segnalato nel SIC;
- la segnalazione diulteriori ritardi (successivi al primo) avviene comunque attraverso gli aggiornamenti mensili inviati dall’ente partecipante. In questo caso la comunicazione da parte dell’ ente finanziatore potrà essere fatta nell’ambito delle comunicazioni periodiche che lo stesso deve inviare alla clientela; quindi non necessariamente prima che l’informazione sia resa disponibile sul SIC.
Riepilogando, solo le banche o le società finanziarie hanno la possibilità di segnalare ai sistemi di informazioni creditizie i cattivi pagatori.
Banche e società finanziarie, comunque, possono segnalare ai SIC soltanto i ritardi o i mancati pagamenti di almeno due rate (o due mesi) consecutive.
Il mancato pagamento della bolletta della luce, del telefono o del gas non non implica l’ iscrizione nel SIC. Però, nel caso della bolletta del telefono non pagata, e comprensiva della rata per l’acquisto del cellulare (pratica abbastanza diffusa), si viene segnalati in SIC sempre nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Si evidenzia che il mancato pagamento delle tasse o di una cartella di pagamento emessa dall’ Agenzia di Riscossione, non implica la segnalazione all’interno del sistema SIC.
Le informazioni presenti negli archivi dei SIC sono di carattere strettamente riservato, e possono essere consultate solo da chi partecipa al Sistema o comunque da chi è autorizzato dalla legge ad accedere, ed in ogni caso per finalità legate alla concessione od alla gestione del credito o del servizio reso. L’accesso ai dati è consentito “ gratuitamente “anche agli stessi soggetti censiti (c.d. fruitori del servizio), che possono così verificare se sono presenti nel Sistema, eventualmente segnalare ed esigere la correzione di errori.
I dati presenti nel SIC possono essere consultati anche dall’Autorità Giudiziaria.
Conservazione Dati
Le informazioni, così come segnalate e aggiornate dagli enti partecipanti, sono conservate sul SIC nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dal Codice di Condotta di riferimento, e cioè:
Tipologia della richiesta Tempo di conservazione
Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione 180 giorni dalla data richiesta
Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate 90 giorni dalla data dell’aggiornamento
con l’esito di rinuncia/rifiuto
Finanziamenti rimborsati regolarmente 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati
1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari.
3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su
transazione 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari.
Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi
negativi non sanati, quali morosità, gravi
inadempimenti, sofferenze 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l’ente Partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
Cancellazione Dati
I dati relativi a prestiti e finanziamenti presenti nel sistema di informazioni creditizie vengono cancellati automaticamente senza bisogno di richieste specifiche. I tempi di cancellazione sono stabiliti dal Codice di Condotta e cambiano in base al tipo di dato come previsto dalla tabella relativa ai tempi di conservazione.
Per opportuna conoscenza del debitore si segnala che non è possibile ottenere la cancellazione delle informazioni negative prima del tempo, neanche se si rispetta, in seguito, le scadenze dei pagamenti.
Detto ciò, è bene precisare che bisogna diffidare di quelle società che garantiscono la cancellazione dal sistema SIC prima dei tempi previsti dalla normativa vigente perché la cosa è tecnicamente impossibile.
Revisione Dati
Se si rileva invece, o si ritiene, che i propri dati non siano trattati in conformità alla normativa o che l’ente partecipante non li abbia segnalati correttamente, è un proprio diritto “gratuito” richiedere la cancellazione/modifica dei dati dal SIC.
Per ottenere l’integrazione o la modifica dei propri dati, ci se deve rivolgere alla banca o alla finanziaria con cui è in corso il rapporto di credito che si intende correggere, oppure a CRIF o ad una delle altre società partecipanti al SIC.
- Se ci si rivolge all’ente partecipante (banca, finanziaria, ecc.) si potrà ottenere direttamente l’eventuale modifica dei propri dati in EURISC.
- Se ci si rivolge ad uno dei gestori del sistema di informazioni creditizie, non si potrà ottenere un riscontro immediato, perché i gestori non possono in autonomia modificare o cancellare i dati contestati.
A seguito della richiesta, il gestore richiederà all’ente partecipante (banca, finanziaria, ecc.). una verifica, e dovrà attendere un riscontro per poter dare una risposta. A questo punto il gestore (per esempio CRIF) dovrebbe in calce al dato un’annotazione che indica che lo stesso è attualmente oggetto di verifica per contestazione da parte dell’interessato. Dal gestore stesso si dovrebbe inoltre ricevere una risposta entro 30 giorni dalla richiesta. Se l’ente partecipante non fornisce riscontro al gestore (es. CRIF) entro 30 giorni, CRIF stessa inibirà a chiunque consulti il SIC la visibilità dei dati relativi al rapporto di credito oggetto di verifica. La visibilità di tali dati, dal 30° giorno in poi, rimane sospesa per tutto il tempo necessario a gestire la pratica in modo definitivo.
Conseguenze
La segnalazione ad un SIC (vedi società partecipanti) come cattivo pagatore potrebbe comportare:
1) l’impossibilità di ottenere credito da parte di istituti di credito, di società finanziarie del settore del credito al consumo, di società di leasing, di società di factor, ecc., che si tratti di un mutuo, di un finanziamento chirografario, di un fido in conto corrente, di un leasing, o di una carta di credito sia a saldo che revolving;
2) la revoca del fido e la restituzione della carta di credito, se già si gode di credito fiduciario.
Effetti del Sistema SIC
La segnalazione ad un SIC (vedi società partecipanti) come cattivo pagatore potrebbe comportare:
1) l’impossibilità di ottenere credito da parte di istituti di credito, di società finanziarie del settore del credito al consumo, di società di leasing, di società di factor, ecc., che si tratti di un mutuo, di un finanziamento chirografario, di un fido in conto corrente, di un leasing, o di una carta di credito sia a saldo che revolving;
2) la revoca del fido e la restituzione della carta di credito, se già si gode di credito fiduciario.
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