Bonus edili e utilizzo in compensazione di crediti

Bonus edili e utilizzo in compensazione di crediti

Il meccanismo fiscale di tipo compensativo trova il suo fondamento normativo nel D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, norma con la quale il legislatore ha istituito una forma di compensazione fiscale per mezzo della quale il contribuente può elidere le proprie posizioni debitorie (erariali o previdenziali), con crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione finanziaria o Enti previdenziali. 

Obiettivo del legislatore era quello di “semplificare l’attività della riscossione […] introducendo una nuova tipologia di compensazione in ambito tributario non solo per crediti e debiti di natura tributaria omogeni, ma anche per crediti e debiti della medesima natura eterogenei”.

Questo particolare istituto fiscale può essere distinto in:

  • compensazione verticale,
  • compensazione orizzontale

compensazione verticale interessa un singolo tributo: con essa è compensato il debito relativo ad una data imposta con i crediti, relativi alla stessa imposta, sorti in periodi d’imposta precedenti e non chiesti a rimborso. 

La compensazione orizzontale, invece, coinvolge non solo imposte diverse, ma anche i debiti per contributi previdenziali; interessa perciò creditori diversi (Stato, Inps, Inail, Enti locali ecc.).



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